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Servizi ai cittadini

COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO ED OSPITALITA’ CITTADINI STRANIERI

Scheda:

TESTO UNICO STRANIERI - D. LGL  286 /1998  - Articolo 7

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, [o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze] (1) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. (2)

(1) Parole soppresse dall'articolo 1, comma 1184, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). (2) Comma inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

Ufficio di competenza:Area di Vigilanza
Allegati: COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO ED OSPITALITA' A CITTADINI STRANIERI