comma 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente.
“L.R. 18/1984 e L.R. 25/2010 – Piano di interventi in annualità a favore dei comuni piemontesi. Lavori di miglioramento viabilità e realizzazione di nuovo ponte sul Rio Coustans. Acquisizione aree interessate dall’opera.”
Acquisizione immobile Foglio 22 particella 692 – Comune Censuario di Savoulx