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Polizia Municipale: cessione immobile stranieri
NORMATIVA
Art. 7 T.U. 286\98 modificato dalla Legge 189\2002 e Legge 296/2006
Comma 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
Comma 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta
DOCUMENTAZIONE
La comunicazione deve essere presentata su apposito modulo, consegnata all'ufficio di Polizia Municipale o
spedita per raccomandata A.R. al medesimo ufficio, entro le 48 ore.
OSSERVAZIONI
La violazione alla normativa comporta una sanzione amministrativa compresa tra il minimo di €160,00
ad un massimo di €1.100,00 Pagamento ridotto: € 320,00
Scarica il modulo per la comunicazione di ospitalità/cessione immobile straniero o apolide
in formato
di 36 kb
o in formato
di 46 kb
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