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Polizia Municipale: denunce di infortuni
Il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni da quello nel quale ne ha avuto notizia,
dare notizia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza di ogni infortunio sul
lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni.
Ai fini dell'osservanza dei termini di presentazione, per le comunicazioni di infortunio effettuate
a mezzo di lettera raccomandata, vale come data di presentazione quella di spedizione dall'Ufficio Postale.
Se la scadenza cade in un giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo
(attenzione: la giornata del sabato è considerata feriale anche se non lavorata).
La denuncia deve essere presentata all'autoritą di P.S. del Comune in cui è avvenuto l'infortunio
su apposito modello.
Nel caso in cui l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia
deve essere presentata all'Autorità di P.S. nella cui circoscrizione è compreso il primo
luogo di fermata in territorio italiano.
L'obbligo sussiste anche per:
- infortuni a familiari nel caso questi prestino la loro opera in qualità di lavoratore subordinato;
- infortuni a insegnanti e alunni delle scuole o istituti di ogni ordine e grado;
- infortuni (incidenti) nel tragitto percorso per andare e tornare dal lavoro.
Alla denuncia di infortunio deve essere allegato copia del certificato medico e successivamente, tutti i
certificati medici, compreso il "definitivo".
Normativa di riferimento
- DPR 30.6.1965 n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali";
- Art. 1 e 2 della legge 28.12.1993 n. 561 "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi"
Autorità di pubblica sicurezza:
Questura - Commissariati di P.S. - Sindaco del Comune
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