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Polizia Municipale: anagrafe canina
Normativa
Legge Regionale del 13 aprile 1992 n. 20
Articolo 3
- I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere all'iscrizione dei medesimi
all'anagrafe canina regionale, entro il secondo mese di età
o comunque entro 60 giorni dall'inizio della detenzione;
- All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica, su modello
predisposto dall'Assessorato regionale alla Sanità. che dovrà riportare i seguenti dati:
- caratteristiche dell'animale;
- generalità complete ed indirizzo del proprietario o dell'Ente o ditta interessati;
- codice assegnato all'animale, comprendente numero della U.S.S.L., sigla della Provincia e numero progressivo.
- La scheda segnaletica viene consegnata in copia al proprietario o detentore e sarà
inoltre utilizzata dal Servizio veterinario della U.S.S.L. per la registrazione degli interventi obbligatori
di profilassi e polizia veterinaria eseguiti sull'animale;
- I proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare al servizio comunale che gestisce l'anagrafe
canina regionale, entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonchè eventuali
cambiamenti di residenza.
Osservazioni
Per l'iscrizione del cane all'anagrafe rivolgersi all'Ufficio di polizia municipale
L'Ordinanza sindacale n. 01/98 ORDINA CHE
[...] a tutela della sanità e della sicurezza pubblica,
per la profilassi di malattie infettive e diffusive degli animali, i possessori di cani
trattengano debitamente custoditi i propri animali o comunque a qualsiasi titolo da essi detenuti.
PREVEDE che debbano essere muniti di guinzaglio e collare per il passeggio in pubblico o scortati.
DISPONE che in caso di reperimento di animali vaganti o comunque non debitamente custoditi, sia
inflitta alla persona avente titolo alla custodia, una somma da €103,00 a €309,00, con applicazione
della pena accessoria del prelievo e del trasferimento dell'animale presso ACSEL di Rosta, a cui dovrà
essere corrisposto un rimborso delle spese sostenute [...]
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